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Imposta di Soggiorno



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Descrizione

A chi è rivolto

E’ soggetto all’imposta chi pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Argenta e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Argenta.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a) i minori entro il sesto anno di età;
b) i volontari che nel territorio comunale offrano il proprio servizio per emergenze ambientali ed umanitarie, o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale;
c) il personale appartenente ai corpi delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle esigenze di viaggio e turismo; l’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per 1 accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che vi svolge attività lavorativa.
 

Descrizione

L’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., è destinata a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città e del territorio, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché quelli di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e all’organizzazione dei relativi servizi pubblici locali.
L'imposta è stata istituita e regolamentata dal Comune di Argenta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2024 e decorre dal 1 aprile 2025.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura. 

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive:
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Argenta sono tenuti a:
1) informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno e del Regolamento applicativo;
2) effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno;
3) comunicare trimestralmente all’Ente, entro i primi 15 giorni del mese successivo ad ogni trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti. La comunicazione va presentata anche se la struttura nel trimestre non ha avuto ospiti.;
4) presentare, ai sensi dell’art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, una dichiarazione cumulativa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale del 29/04/2022 pubblicato sulla G.U. n. 110 del  12 maggio 2022;
5) conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni/comunicazioni trimestrali, dichiarazione cumulativa annuale) per almeno 5 anni dalla data del documento;

 

Come fare

Comunicazione trimestrale e versamento

I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di effettuare una comunicazione trimestrale e il riversamento al Comune di quanto riscosso nel trimestre di riferimento ai fini dell’imposta di soggiorno entro il 15 del mese successivo al trimestre solare in cui è stata incassata l’imposta.


Documenti

 Regolamento
Data aggiornamento : 07/02/2025

 Tariffe
Data aggiornamento : 07/02/2025


Orario Ufficio


Informazioni

  Per informazioni inerenti a questa area tematica :
Ufficio Tributi Argenta
44011 Argenta (FE)
Piazza Garibaldi, 1
+390532330246
s.vacchi@unionevalliedelizie.fe.it

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento :
19 Marzo 2025



  • Assistenza
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